Regime Fiscale Agevolato 2023 per i Lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di lavoro all’Estero. Il risparmio fiscale che si può ottenere è del 70% oppure del 90%.
Il Regime fiscale degli Impatriati 2023, conosciuto ai più come “Rientro dei Cervelli”, è un Regime fiscale agevolato che favorisce il rientro ed il trasferimento di residenza in Italia per i lavoratori che abbiano trascorso un periodo di lavoro o di studio all’Estero. Alcune agevolazioni fiscali per il lavoratore che si trasferisce in Italia esistono già da qualche anno, altre sono di recente introduzione.
Il Decreto legislativo Crescita del 2015 (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) ed il Decreto Internazionalizzazione delle imprese del 2019 (art. 5 D.L. n. 34/2019) sono le fonti normative di riferimento da applicare al Regime fiscale degli Impatriati e Regime fiscale Rientro dei Cervelli.
Appare chiara la volontà del legislatore di promuovere forme agevolative che permettano di attrarre quanta più forza lavoro possibile nel nostro Paese attraverso una particolare agevolazione volta a ridurre la pressione fiscale di questi lavoratori. Negli anni, le Leggi di Bilancio hanno rafforzato e migliorato le condizioni di accesso a tali agevolazioni.
Dal 2023 quali sono le condizioni di accesso alle Agevolazioni dei Lavoratori che rientrano dall’Estero? Possono accedervi sia gli Italiani sia gli Stranieri che vogliono vivere e lavorare in Italia?
Le persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia potranno godere del regime fiscale agevolato degli Impatriati loro dedicato. Tale norma è diretta a Cittadini Italiani, a Cittadini Europei ed Extra Europei (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).
Tale agevolazione fiscale è applicabile quando sussistono tre presupposti:
- l lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- il lavoratore si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
I redditi che sono agevolabili sono i seguenti:
- I redditi da lavoro dipendente e assimilato
- I redditi da lavoro autonomo
- I redditi di impresa.
Il reddito che si produce in Italia otterrà l’agevolazione fiscale del 70% oppure del 90%, a seconda della regione di residenza in cui si stabilisce il lavoratore impatriato. Tali benefici fiscali si applicano per 5 anni fiscali ed è possibile estenderli per altri 5 avendone le condizioni soggettive. Te ne parlo dettagliatamente più avanti.
Residenza Fiscale in Italia: Come Individuare correttamente la Residenza del Lavoratore Rimpatriato
Il trasferimento della residenza fiscale in Italia è il presupposto che il lavoratore estero dovrà possedere per fruire del regime fiscale agevolato.
Come indicato nell’articolo 2, comma 2 Tuir, sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono:
• iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
• hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 1 c.c.;
• hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 2 c.c.
Il codice civile definisce la “residenza” come il luogo di dimora abituale della persona fisica ed il “domicilio” come la sede principale dei propri affari e interessi (per esempio il luogo dove risiedono i propri familiari).
Gli incentivi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia.
Chi si iscrive nell’anagrafe della popolazione residente a partire dal 3 luglio 20xx non è considerato fiscalmente residente nel 20xx e, pertanto, non può accedere alle agevolazioni per quell’anno d’imposta, a meno che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza prima di tale data.
Residenza Fiscale del Lavoratore Estero trasferito in uno Stato con Regime Fiscale Privilegiato
La norma Italiana considera il lavoratore che si è trasferito in Paesi a Fiscalità Privilegiata, come residente fiscale italiano salvo prova contraria (art. 2 TUIR c. 2 bis), pur essendosi iscritto all’AIRE.
In tal caso, al fine di poter usufruire del regime fiscale agevolato per il lavoratore estero, il cittadino italiano dovrà dare prova certa del suo reale periodo di lavoro all’Estero.
A questo punto ti starai chiedendo: Chi lavora all’Estero deve pagare le tasse anche in Italia? Il Reddito da lavoro dipendente percepito all’Estero potrebbe essere tassato anche in Italia. Se vuoi conoscere i dettagli leggi questo articolo “Trasferire la residenza fiscale all’estero. Dove pagherai le tasse?”.
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Il lavoratore Estero che non si è mai cancellato dall’anagrafica della popolazione residente, quindi non si è mai iscritto all’AIRE, non potrà usufruire del regime fiscale agevolato?
Ebbene si! Possono accedere al regime agevolato anche gli italiani che non hanno mai fatto richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia, abbiano risieduto in un altro Stato in cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
L’agevolazione fiscale per i Lavoratori che rientrano in Italia: durata delle agevolazioni e requisiti per estendere il beneficio.
I benefici fiscali si applicano a partire dal periodo d’imposta in cui si ottiene la residenza fiscale in Italia e per i successivi 4 anni d’imposta. Tali agevolazioni possono essere fruiti per altri cinque periodi d’imposta se i Lavoratori Impatriati hanno determinate condizioni soggettive:
- avere almeno un figlio minorenne o a carico
- diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per il periodo di prolungamento degli ulteriori 5 periodi d’imposta, il regime fiscale agevolato degli Impatriati si applica sull’imponibile del 50% dei redditi prodotti in Italia ovvero del 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Come richiedere le Agevolazioni Regime Impatriati?
La richiesta delle Agevolazioni fiscale del Regime degli Impatriati cambia in base alla tipologia di Redditi prodotto.
Se si è un Lavoratore dipendente si dovrà farne richiesta scritta al datore di lavoro. In questa richiesta si dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, di avere residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali. Il datore di lavoro dovrebbe applicare il beneficio dal periodo di paga successivo all’invio della dichiarazione scritta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, si potrà fruirne ugualmente direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale.
Il Regime agevolato dei Lavoratori Rimpatriati non è l’unico regime di favore in vigore in Italia. Ve ne sono altri! Te li spiego qui.
Le Agevolazioni Fiscali per Ricercatori e Docenti Rimpatriati nel 2023.
I Docenti ed i Ricercatori che vogliono rientrare in Italia al fine di ottenere la residenza fiscale ed esercitarvi la propria attività lavorativa possono godere delle agevolazioni fiscali loro riservate dall’art. 5 D.L. n. 34/2019.
Le condizioni di accesso al regime agevolato per chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia sono i seguenti:
- titolo di studio universitario o a esso equiparato
- essere stato residente all’estero non in maniera occasionale
- aver svolto all’Estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università
- acquisire la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ri-trasferimento all’Estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).
I redditi prodotti in Italia, da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, sono imponibili al 10% cioè si ottiene uno sgravio fiscale del 90% per 6 anni d’imposta.
Il periodo delle agevolazioni può estendersi fino a 13 periodi d’imposta se si hanno determinate caratteristiche soggettive:
- fino a 8 periodi d’imposta, se si ha un figlio minorenne o a carico oppure si è divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti
- fino a 11 periodi d’imposta, se si hanno almeno due figli minorenni o a carico
- fino a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.
Il Regime Fiscale Opzionale per i nuovi Residenti per il 2023.
Chi vorrebbe trasferire la residenza fiscale in Italia può beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’Estero. Il Regime fiscale opzionale per i Neo Residenti (art. 24 bis del Testo Unico n. 917/1986 in vigore dal 01/01/2017 e modificato dalla legge del 11/12/2016 n. 232, comma 152, articolo 1) prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.
Per coloro i quali detengono diverse attività prodotte all’Estero ed intendono trasferirsi in Italia e divenire residenti, tale regime fiscale può rappresentare un concreto risparmio fiscale.
L’opzione si esercita a condizione che i soggetti che vogliono fruttare tale regime non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità.
Il regime forfettario dei Neo Residenti può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Il Regime Opzionale per i Pensionati Esteri dal 2023.
Coloro i quali percepiscono una Pensione Estera e che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare di un Regime Fiscale Opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’Estero.
Il trasferimento dovrà avvenire in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con una popolazione non superiore a 20mila abitanti.
Il Regime Fiscale Opzionale è valido per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018).
C’è compatibilità con il Regime fiscale Forfettario?
Pur avendo le condizioni di accesso al Regime agevolato dei Rimpatriati, se per l’Attività di Lavoro autonomo si dovesse scegliere di utilizzare il Regime Forfettario, comporterà in seguito l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati. Pertanto i due regimi agevolati sono incompatibili. Questo concetto lo ha espresso palesemente l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello n. 460 del 20 settembre 2022.
Al momento del rientro in Italia, se si sceglie da subito il Regime forfettario, negli anni successivi non si potrà usufruire del Regime agevolato degli Impatriati. Vi è sia l’incompatibilità tra i due regimi sia l’impossibilità di alternarli nel tempo.
In caso di incertezza dell’opzione più valida tra il regime del Rientro dei Cervelli o il Regime Forfettario, è opportuno effettuare una consulenza fiscale ad hoc con il Commercialista specializzato ed effettuare una corretta pianificazione fiscale.
Se non hai mai sentito parlare del Regime Forfettario, un ulteriore Regime fiscale agevolato presente in Italia, puoi approfondire la tematica in questo articolo.
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